COS’È LA MARCATURA CE?

 

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea1 definisce la marcatura CE un indicatore fondamentale della conformità del prodotto alla legislazione dell'UE. Proprio per questo motivo, la marcatura CE consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato del SEE (Spazio Economico Europeo) e della Turchia, a prescindere dal fatto che i prodotti siano fabbricati nel SEE, in Turchia o in un altro paese.

Agli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE, ossia Stati membri dell'UE e taluni paesi EFTA: Islanda, Norvegia e Liechtenstein) non è consentito limitare l'immissione sul mercato di prodotti muniti di marcatura CE, salvo quando un tale provvedimento sia giustificato in base a una prova della mancata conformità del prodotto. Questo vale anche per i prodotti fabbricati in paesi terzi e venduti nel SEE.

La marcatura CE non indica che un prodotto è stato fabbricato nell'Unione Europea, bensì indica la sua conformità a tutti i requisiti stabiliti dagli atti di armonizzazione dell'UE. Di conseguenza, è da considerarsi un'informazione essenziale per le autorità degli Stati membri e per altre parti interessate (ad esempio i distributori).

La marcatura CE non serve per scopi commerciali, ossia non è uno strumento di marketing. La marcatura CE è il risultato visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato e indica che un prodotto è dichiarato conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione Europea dal fabbricante.

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea riassume così la marcatura CE:

— La marcatura CE indica la conformità del prodotto alla legislazione UE applicabile che ne dispone l'apposizione.

— La marcatura CE è apposta sui prodotti che saranno immessi sul mercato del SEE e della Turchia, che siano fabbricati nel SEE, in Turchia o in un altro paese.

In termini pratici, la marcatura CE si presenta come un’etichetta o un modulo che deve sempre accompagnare il prodotto finito. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile sul prodotto o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, la marcatura CE deve essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento (DDT, fatture, ecc.).

MARCATURA CE PER PRODOTTI DI PIETRA NATURALE

A partire dal 1 luglio 2013 – con l’entrata in vigore del CPR 305/20112 sui prodotti da costruzione – la marcatura CE diventa obbligatoria per tutti i prodotti da costruzione, compresi quelli in pietra naturale, inclusi:

Lastre
Norme di prodotto di riferimento:
EN 1341 Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova
EN 12058 Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale – Requisiti
EN 1469 Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti – Requisiti

Marmette
Norma di prodotto di riferimento:
EN 12057 Prodotti di pietra naturale - Marmette modulari - Requisiti

Cubetti
Norma di prodotto di riferimento:
EN 1342 Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova

Cordoli
Norma di prodotto di riferimento:
EN 1343 Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova


CHE COSA SONO LE NORME DI PRODOTTO?

Le norme di prodotto riportano i requisiti da specificare nella marcatura CE. In particolare, le norme di prodotto contengono:

Elenco dei parametri da dichiarare.
Esistono dei parametri minimi che devono essere sempre dichiarati (es: secondo EN 12057, per le marmette modulari, la descrizione petrografica e la descrizione visiva sono due parametri obbligatori), altri parametri invece si possono dichiarare su richiesta e/o per requisiti normativi (es: secondo EN 12057, per le marmette modulari, la resistenza allo scivolamento va dichiarata quando richiesto per requisiti normativi o quando richiesto sulla base della CEN/TS 16165:2012 Annex C).
 

Metodi di prova di riferimento per l’esecuzione dei test.
Ad esempio: secondo EN 12057, per le marmette modulari, il test di resistenza alla flessione va eseguito in accordo con il metodo di prova EN 12372: Metodi di prova per pietre naturali – Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato.
 

Indicazioni su marcatura, etichettatura e imballaggio.
 

Requisiti circa la valutazione di conformità.
La conformità ai requisiti contenuti nella norma di prodotto vengono dimostrati attraverso le Prove Iniziali di Tipo (ITT, Initial Type Testing) e le Prove di Tipo (TT, Type Testing). Inoltre, il produttore deve mettere a punto internamente all’Azienda un Controllo di Produzione in fabbrica (FPC, Factory Production Control), cioè monitorare e documentare il normale processo di produzione e la rintracciabilità del prodotto, e conservarne la documentazione per almeno 10 anni. Il produttore deve inoltre redigere un’autodichiarazione di prestazione del prodotto (DoP, Declaration of Performance) ad accompagnamento della marcatura CE, da consegnare sempre al Cliente insieme alla fornitura o ai documenti fiscali, anche senza specifica richiesta del Cliente.

Esempi di marcature CE.


CHI COMPILA LA MARCATURA CE?

Le attuali norme armonizzate per i prodotti da costruzione di pietra naturale, agglomerato cementizio e a base resina specificano che il sistema di attestazione della conformità previsto è il 4, ad eccezione delle prove di reazione al fuoco, che devono essere invece eseguite presso un laboratorio di prova notificato.

Dal CPR 305/2011:

Sistema 4 — Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

a) il fabbricante effettua:

i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii) il controllo della produzione in fabbrica;

b) l'organismo notificato non ha compiti da svolgere.

Hai difficoltà a compilare da solo/a la marcatura CE e la DoP? Contattaci! Il Laboratorio del Marmo Verona offre un servizio di assistenza per la compilazione della DoP e della Marcatura CE secondo il sistema di attestazione 4 (autodichiarazione).

1 C272, 59° anno, 26 luglio 2016, pag. 60 e successive 2 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)​

Parametri da dichiarare ai sensi delle norme di prodotto vigenti per la Marcatura CE



 

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